Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il contribuente che all’1.1.2015 presentava tutte le condizioni per accedere al regime forfettario ma ha optato per il regime ordinario può nel 2016 transitare al regime forfettario.
Per i contribuenti in questione non si applica, quindi, il vincolo di rimanere nel regime ordinario per tre anni (fino al 2017) previsto dall’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015.
Premessa
Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata.
Tale regime è stato recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2016.
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall’IRAP;
- possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
- esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
- reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
- applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.
Inizio attività nel 2016
In caso di inizio dell’attività è possibile “avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la sussistenza dei requisiti …”.
I soggetti che iniziano l’attività nel 2016:
- in possesso dei requisiti di “novità” possono applicare il regime forfettario “start up” fino al 2020 con applicazione dell’aliquota ridotta del 5%;
- privi dei requisiti di “novità” possono applicare il regime forfettario.
Tali soggetti indicano il codice “2” nella casella contenuta nella Sezione “Regimi fiscali agevolati” del mod. AA9/12.
Nel nuovo modello è stata, infatti, inserita la casella dove indicare il regime agevolato adottato.
In particolare nel modello AA9/12 nella sezione B è stata istituita una casella nella quale indicare:
- il codice “1” per aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (regime dei minimi);
- il codice “2” per aderire al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni previsto dall’articolo 1, comma 54, della Legge 190/2014.
La scelta va effettuata qualora si ritenga di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime agevolato.
Accesso al regime per chi è già in attività
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000/costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.).
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Tali contribuenti,
se lo trovano conveniente, possono transitare al regime forfettario dall’1.1.2016.
I soggetti che nel 2015 hanno iniziato l’attività e hanno applicato il regime ordinario in quanto privi dei requisiti per il regime forfettario, nel 2016 possono adottare il regime forfettario, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti.
ATTENZIONE - Secondo quanto chiarito nel corso di Telefisco 2016 i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi/compensi (vecchi limiti) e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfettario, non sono vincolati ad adottare il regime ordinario fino al 2017 ex art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, (vincolo triennale). Anche tali soggetti possono, pertanto, adottare il regime forfettario, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti. |