Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al sistema sanzionatorio previsto per le Certificazioni Uniche 2016 omesse, tardive o errate in vista della prossima scadenza del 7 marzo 2016 ed anche alla luce delle novità introdotte, dal 1° gennaio 2016, dal D.Lgs. n. 158/2015.
Premessa
Salvo proroghe dell’ultimo istante, il prossimo 7 marzo rappresenta il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche per i redditi corrisposti e le ritenute operate (oltre che i dati previdenziali ed assistenziali) con riferimento al periodo d’imposta 2015 per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e redditi diversi.
La CU 2016 è da rilasciarsi al percettore entro il 28 febbraio (29 poiché il 28 è domenica) utilizzando il modello “CU sintetico” e successivamente è da trasmettersi all’Amministrazione Finanziaria, entro il predetto termine del 7 marzo, utilizzando il modello CU ordinario.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il software di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate o dalle software house dei programmi contabili utilizzati dagli studi professionali ed il software di controllo, del file di trasmissione generato, reso disponibile sempre dall’Agenzia delle Entrate.
Le CU devono essere rilasciate al percettore e trasmesse all’Agenzia delle Entrate anche, qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il Legislatore non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata) o qualora attestassero tipologie di compensi erogati e non soggetti a ritenuta (esempio i compensi corrisposti a chi nel 2015 operava in regime forfettario o in regime di vantaggio).
E’ possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT (necessario per l’indicazione dell'indirizzo dell'utenza telematica del sostituto d'imposta o dell'intermediario da lui delegato per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate), le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, in modo da rendere più agevole l’adempimento per il sostituto o per l’intermediario delegato.
Sanzioni
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100,00 euro, in deroga all’art. 12 del D. Lgs. 472/97. Nel Decreto si introduce un limite massimo alla sanzione per ogni sostituto d’imposta, che non potrà superare i 50.000,00 euro.
Qualora la CU errata, trasmessa entro il 7 marzo 2016, sia corretta e ritrasmessa entro 5 giorni nessuna sanzione si renderà applicabile. Se, invece, la CU errata, trasmessa entro il 7 marzo 2016, è corretta e ritrasmessa oltre i 5 giorni ma entro 60 giorni la sanzione è ridotta a 33,33 euro per singola CU con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta.
CU 2016 omessa, tardiva o errata |
Ipotesi |
Sanzione |
Limite massimo della sanzione |
Sanzione prevista |
100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata |
50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
CU 2016 errata, trasmessa entro il 7 marzo, corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dal 7 marzo (ossia entro il 14 marzo poiché il 12 marzo è sabato) |
Nessuna sanzione |
- |
CU 2016 errata, trasmessa entro il 7 marzo, corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni ma entro 60 giorni dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio) |
33,33 euro (1/3 di 100 euro) per ogni CU |
20.000 euro per anno e sostituto d’imposta. |
Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il 7 marzo, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
Come per lo scorso anno, anche per le CU 2016 è escluso il ravvedimento operoso. Infatti, è la stessa Agenzia delle Entrate che ne esclude la possibilità, poiché la tempistica prevista per l'invio delle CU 2016 (7 marzo) è stata fissata in virtù del fatto di rendere disponibile entro il 15 aprile il Modello 730/2016 precompilato ai soggetti interessati e l’istituto del ravvedimento è certamente incompatibile con la predetta tempistica. Dunque, non essendovi possibilità di ravvedimento, il sostituto dovrà attendere l’irrogazione della sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Osservazioni
Poiché la finalità dell’invio delle CU è quella di rendere disponibile per tempo all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per la predisposizione del Modello 730 precompilato, il termine del 7 marzo è da considerarsi perentorio per quelle CU contenenti i predetti dati. Infatti, le CU non contenenti dati necessari ed influenti per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata del percettore, potrebbero essere inviate anche oltre il 7 marzo, ma comunque entro il termine di presentazione del Modello 770/2016 (1° agosto 2016 poiché il 31 luglio è domenica). Non contenendo dati che impatteranno sulla dichiarazione precompilata ma contenendo dati che comunque saranno ritrasmessi dai sostituti d’imposta con il modello 770, per esse non scatterebbero le sanzioni previste per errori, omissioni o inadempimenti, le quali, invece, scatteranno solo dopo la data del 1° agosto 2016. Tali sanzioni, invece, scatteranno dopo il 7 marzo, per le CU contenenti dati necessari alla predisposizione del 730 precompilato (es. quelle contenetti i dati per il lavoratore dipendente).