Check list imposte 2016

Con la stesura del presente documento intendiamo fornirLe una check list di riepilogo per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte sul reddito, in virtù della scadenza di domani 16 giugno 2016 e della possibilità di eseguire il versamento nei successivi 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Inoltre, intendiamo informarla anche in merito alla proroga dei predetti termini concessa nella giornata di ieri (14/06/2016) per i contribuenti soggetti agli studi di settore.
 

Premessa
 
Scade domani 16 giugno 2016, il termine per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP), della cedolare secca e dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfettario.
Chi salta la scadenza del 16 giugno, può comunque, eseguire il versamento entro i successivi 30 giorni, senza l’applicazione di nessuna sanzione, ma applicando una piccola maggiorazione pari allo 0,40% che si va a sommare al tributo dovuto.
Poiché i successivi 30 giorni scadono il 16 luglio che è sabato, il versamento con la maggiorazione dello 0,40% slitta a lunedì 18 luglio.
Il saldo ed il primo acconto possono essere rateizzati (con applicazione di interessi) al massimo fino a novembre.
Il secondo o unico acconto 2016 è, invece, versato entro il 30 novembre senza alcuna possibilità di rateizzazione.
Versamento saldo 2015 e primo acconto 2016[1]
Termine ordinario Successivi 30 giorni
16 giugno 2016 18 luglio 2016
(con maggiorazione dello 0,40%)
 
Versamento seconda o unica rata di acconto 2016
Termine di versamento
30 novembre 2016 (senza possibilità di rateizzo)
Si ricorda che in caso di presentazione di Modello 730/2016 con sostituto d’imposta, il contribuente non deve preoccuparsi di eseguire alcun versamento, poiché l’importo dovuto sarà trattenuto in busta paga (o cedolino pensione se si tratta di pensionato). Nel caso, invece, di presentazione di Modello Unico o di Modello 730 senza sostituto, il versamento è eseguito con Modello F24 alle predette scadenze.
 
IRPEF e ADDIZIONALI COMUNALI
 
La tabella che segue riporta i righi del modello dichiarativo in cui è riportato il saldo 2015 a debito dell’IRPEF e delle relative addizionali.
 
Saldo a debito 2015
Imposta a debito Modello Unico/2016 Modello 730/2016
Saldo IRPEF Rigo RN45 Colonna 7 rigo 91 prospetto 730-3
Saldo addizionale regionale Rigo RV7 Colonna 7 rigo 92 prospetto 730-3
Saldo addizionale comunale Rigo RV15 Colonna 7 rigo 93 prospetto 730-3
 
Con riferimento all’acconto IRPEF 2016, questi è dovuto solo se il rigo “Differenza” del prospetto di liquidazione (Quadro RN Modello Unico o prospetto 730-3 Modello 730) è superiore ad euro 51,65. Se dovuto, esso è pari al 100% di tale rigo. Inoltre, se il 100% del rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto (da versarsi entro il 16 giugno o 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, pari al restante 60% (da versarsi entro il 30 novembre). Se, invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre.
L’addizionale regionale non è dovuta in acconto ma solo a saldo. Invece, l’addizionale comunale è dovuta anche in acconto e l’acconto 2016 è pari al 30% dell’addizionale dovuta per il periodo d’imposta 2015 ed è versato negli stessi termini del primo acconto IRPEF.
 
Acconto 2016
Imposta a debito Modello Unico/2016 Modello 730/2016
Primo acconto IRPEF Rigo RN62 colonna 1 Colonna 7 rigo 94 prospetto 730-3
Secondo o unico acconto IRPEF Rigo RN62 colonna 2 Colonna 7 rigo 95 prospetto 730-3
Acconto addizionale comunale Rigo RV17 colonna 5 e 8  
Colonna 7 rigo 97 prospetto 730-3
 
CHECK IRPEF e ADDIZIONALI
Rigo Differenza  
  • Superiore a 51,65
  • Pari o inferiore a 51,65 (acconto non dovuto)
100% del rigo differenza
  • Pari o superiore a 257,52
  • Inferiore a 257,52 (acconto dovuto in unica soluzione)
Termine di versamento saldo e primo acconto
  • Versamento eseguito entro il 16/06
  • Versamento eseguito oltre il 16/06 ma entro il 18/08/2016 (applicare la maggiorazione dello 0,40%)
Rateizzo saldo e primo acconto
  • SI (massimo fino a novembre)
  • NO
Termine di versamento secondo o unico acconto
  • Versamento da eseguire entro il 30 novembre (non è possibile rateizzare)
       
 
 
L’IRES
 
Il saldo IRES 2015 a debito è riportato al rigo RN23 del Modello Unico SC/2016. Anche l’IRES, come l’IRPEF è da versarsi in acconto.
L’acconto IRES 2016 è pari al 100% del rigo differenza (rigo RN17) ed è da versarsi in due rate o unica rata. In particolare, se il 40% del rigo RN17 è inferiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in unica soluzione (entro il 30 novembre). Se, invece, il 40% del rigo RN17 è pari o superiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in due rate di cui la prima (pari al 40% del rigo RN17) da versarsi entro il 16 giugno (o 18 luglio con maggiorazione) e la seconda (pari al restante 60% del rigo RN17) da versarsi entro il 30 novembre.
L’acconto non è dovuto se il rigo RN17 è d’importo non è superiore al 20,66 euro.
Come per l’IRPEF, anche per l’IRES, il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili (massimo fino a novembre) mentre il secondo o unico acconto non è rateizzabile.
Inoltre, i soggetti che approvano il bilancio oltre il 30 aprile, versano il saldo ed il primo acconto entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Qualora, il bilancio non dovesse essere approvato entro il termine previsto, il versamento è comunque eseguito entro il 16 del mese successivo a quello in cui doveva avvenire l’approvazione.
 
CHECK IRES
Saldo 2015 a debito
  • Rigo RN23
Rigo Differenza (RN17)  
  • Superiore a 20,66 euro
  • Pari o inferiore a 20,66 (acconto non dovuto)
40% del rigo RN17
  • Inferiore a 103 euro (acconto dovuto in unica soluzione)
  • Pari o superiore a 103 euro (acconto dovuto in due rate)
Termine di versamento saldo e primo acconto
  • Versamento eseguito entro il 16/06
  • Versamento eseguito oltre il 16/06 ma entro il 18/08/2016 (applicare la maggiorazione dello 0,40%)
Rateizzo saldo e primo acconto
  • SI (massimo fino a novembre)
  • NO
Termine di versamento secondo o unico acconto
  • Versamento da eseguire entro il 30 novembre (non è possibile rateizzare)
Approvazione bilancio
  • Entro il 30 aprile
  • Oltre il 30 aprile
 
L’IRAP
 
Il saldo IRAP 2015 a debito è riportato al rigo IR26 del Modello IRAP 2016. Anche l’IRAP è da versarsi in acconto per il quale si segue lo stesso meccanismo dell’IRES.
L’acconto IRAP 2016 è pari al 100% del rigo (rigo IR21) ed è da versarsi in due rate o unica rata. In particolare, se il 40% del rigo IR21 è inferiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in unica soluzione (entro il 30 novembre). Se, invece, il 40% del rigo IR21 è pari o superiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in due rate di cui la prima (pari al 40% del rigo IR21) da versarsi entro il 16 giugno (o 18 luglio con maggiorazione) e la seconda (pari al restante 60% del rigo IR21) da versarsi entro il 30 novembre.
L’acconto non è dovuto se il rigo IR21 è di importo non superiore al 20,66 euro. Saldo e primo acconto possono rateizzarsi fino a novembre (il secondo o unico acconto non è rateizzabile).
 
CHECK IRAP
Saldo 2015 a debito
  • Rigo IR26
Rigo IR21
  • Superiore a 20,66 euro
  • Pari o inferiore a 20,66 (acconto non dovuto)
40% del rigo IR21  
  • Inferiore a 103 euro (acconto dovuto in unica soluzione)
  • Pari o superiore a 103 euro (acconto dovuto in due rate)
 
Termine di versamento saldo e primo acconto  
  • Versamento eseguito entro il 16/06
  • Versamento eseguito oltre il 16/06 ma entro il 18/08/2016 (applicare la maggiorazione dello 0,40%)
Rateizzo saldo e primo acconto
  • SI (massimo fino a novembre)
  • NO
Termine di versamento secondo o unico acconto
  • Versamento da eseguire entro il 30 novembre (non è possibile rateizzare)
 
 
Cedolare secca
 
Il saldo CEDOLARE SECCA 2015 a debito è riportato al rigo RB11 colonna 11 del Modello Unico/2016 o al rigo 99 colonna 7 prospetto 730-3 del Modello 730/2016.
 Anche la cedolare è da versarsi in acconto. Tuttavia, l’acconto 2016 è dovuto solo se la cedolare dovuta per il periodo d’imposta 2015 (colonna 3 rigo RB11 o rigo 81 prospetto 730-3) è superiore ad euro 51,65.
Se dovuto, esso è pari al 95% della cedolare dovuta per il periodo d’imposta 2015 ossia il 95% di colonna 3 rigo RB11 (Modello Unico/2015) o 95% di rigo 81 prospetto 730-3 (Modello 730/2016).
Inoltre, se il 95% è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto (da versarsi entro il 16 giugno o 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda pari al restante 60% (da versarsi entro il 30 novembre). Se, invece, il 95% è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre.
Il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili (massimo fino a novembre) mentre il secondo o unico acconto non è rateizzabile.
 
CHECK CEDOLARE SECCA
Saldo 2015 a debito  
  • Rigo RB11 colonna 3 (Modello Unico)
  • Rigo 99 colonna 7 prospetto 730-3 (Modello 730)
 
Cedolare dovuta per il 2015 (colonna 3 rigo RB11 o rigo 81 prospetto 730-3)  
  • Superiore a 51,65
  • Pari o inferiore a 51,65 (acconto non dovuto)
95% cedolare dovuta per il 2015
  • Pari o superiore a 257,52
  • Inferiore a 257,52 (acconto dovuto in unica soluzione)
Termine di versamento saldo e primo acconto
  • Versamento eseguito entro il 16/06
  • Versamento eseguito oltre il 16/06 ma entro il 18/08/2016 (applicare la maggiorazione dello 0,40%)
Rateizzo saldo e primo acconto
  • SI (massimo fino a novembre)
  • NO
Termine di versamento secondo o unico acconto
  • Versamento da eseguire entro il 30 novembre (non è possibile rateizzare)
 
 
Imposta sostitutiva regime di vantaggio e forfettario
 
Il saldo 2015 a debito riferito all’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che nel 2015 hanno operato in regime di vantaggio o in regime forfettario è riportato al rigo LM46 del Modello Unico/2016.
Con riferimento all’acconto 2016, questi è dovuto solo se il rigo “Differenza” (rigo LM42) è superiore ad euro 51,65. Se dovuto, esso è pari al 100% di tale rigo. Inoltre, se il 100% del rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto (da versarsi entro il 16 giugno[2] o 18 luglio 2016[3] con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, pari al restante 60% (da versarsi entro il 30 novembre). Se, invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre.
 Il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili (massimo fino a novembre) mentre il secondo o unico acconto non è rateizzabile).
 
 
 
 
CHECK IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO E REGIME FORFETTARIO
Saldo 2015 a debito
  • Rigo LM46
Rigo LM42 (Differenza)  
  • Superiore a 51,65
  • Pari o inferiore a 51,65 (acconto non dovuto)
100% rigo LM42
  • Pari o superiore a 257,52
  • Inferiore a 257,52 (acconto dovuto in unica soluzione)
Termine di versamento saldo e primo acconto
  • Versamento eseguito entro il 6/07
  • Versamento eseguito oltre il 06/07 ma entro il 22/08/2016 (applicare la maggiorazione dello 0,40%)
Rateizzo saldo e primo acconto
  • SI (massimo fino a novembre)
  • NO
Termine di versamento secondo o unico acconto
  • Versamento da eseguire entro il 30 novembre (non è possibile rateizzare)
 
La proroga dei termini per i contribuenti soggetti a studi di settore
 
Con il comunicato Stampa N° 107 di ieri 14/06/2016, il MEF ha comunicato che slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In particolare, la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi (es. i soggetti che operano in regime di vantaggio o forfettario), compresi i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
CONTRIBUENTI INTERESSATI DALLA PROROGA
Termine di versamento saldo e primo acconto delle imposte dirette
 
  • Versamento eseguito entro il 06/07/2016
  • Versamento eseguito oltre il 06/07/2016 ma entro il 22/08/2016 (applicare la maggiorazione dello 0,40%)
 
[1] Per i contribuenti soggetti a studi di settore si tenga conto della proroga dei termini concessa all’ultimo istante per la quale si rimanda alla fine del presente documento.
[2] Per via della proroga il termine è slittato al 6 luglio 2016
[3] Per via della proroga, la maggiorazione dello 0,40% è applicata se il versamento è eseguito nel periodo compreso tra il 7 luglio ed il 22 agosto.

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