Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto (art. 1, cc. da 98 a 108), un bonus a favore dei soggetti che acquisiscono nuovi beni mobili strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. L’importo del beneficio è variabile, a seconda delle dimensioni del contribuente che effettua l’investimento, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dall’1.01.2016 e fino al 31.12.2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 17.06.2014, n. 651), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie.
Agevolazione
È previsto un
credito d’imposta per le imprese a sostegno degli investimenti nel Mezzogiorno, effettuati nel periodo 1.01.2016 - 31.12.2019.
L’acquisizione del bene nel periodo d’imposta deve essere imputata secondo i criteri della competenza temporale stabiliti nell’art. 109 TUIR, in base al quale:
- le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);
- gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate;
- nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.
Il credito di imposta è riconosciuto per gli acquisti di beni strumentali nuovi
da destinare a strutture produttive localizzate nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo [ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lett. a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020].
L’agevolazione si applica a tutte le acquisizioni,
effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria.
Sempreché il contratto
contempli l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore.
Beneficiari
Destinatari della misura agevolativa sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Sono
esclusi:
- i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- i soggetti che operano della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- i settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- le imprese in difficoltà finanziaria (Comunicato Commissione UE 2014/C249/01).
Beni agevolabili
Risultano agevolabili tutti i macchinari, impianti e attrezzature varie, purché:
- nuovi, strumentali, rientranti in un “progetto di investimento iniziale” (come definito ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014).
Deve, pertanto, trattarsi di
creazione di un nuovo stabilimento o ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o, ancora, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
Risultano
escluse le spese inerenti l’acquisizione di beni immateriali (software, brevetti, ecc.).
Metodo di calcolo
Per il calcolo del credito d’imposta si deve fare riferimento al “
costo complessivo” dei beni dedotto dagli ammortamenti determinati nel periodo di imposta con riferimento alla stessa categoria dei beni oggetto di investimento e relativi alla medesima struttura produttiva, ad eccezione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
È necessario tenere conto dei cosiddetti “ammortamenti figurativi”, calcolati utilizzando le aliquote d’ammortamento previste dalle tabelle ministeriali, relativamente ai beni detenuti in leasing dall’impresa beneficiaria impiegati nella medesima struttura produttiva.