Con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirLe le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti, per l’anno 2016, ai lavoratori domestici. Le ricordiamo, sin da ora, che per quest’anno si applicano gli stessi importi contributivi del 2015 (INPS, Circolare n. 12 del 23 febbraio 2015), in quanto la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287 ha stabilito che “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Di conseguenza, la variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” ed il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015”, risultato nella misura del -0,1%, è da considerarsi nulla.
Attenzione. Continua ad applicarsi anche il contributo addizionale dell’1,4% (art. 2 della L. n. 92/2012), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
RICORDA - Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico, salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e di rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge. |
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI - Senza contributo addizionale - |
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Retribuzione oraria | Importo contributivo orario | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF* |
Fino ad € 7,88 | € 6,97 | € 1,39 (€ 0,35) ** |
€ 1,40 (€ 0,35)** |
Da € 7,88 ad € 9,59 | € 7,88 | € 1,57 (€ 0,40)** | € 1,58 (€ 0,40)** |
Oltre € 9,59 | € 9,59 | € 1,91 (€ 0,48)** | € 1,93 (€ 0,48)** |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 | € 1,01 (€ 0,25)** | € 1,02 (€ 0,25)** |
* Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di Legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403). ** Quota a carico del lavoratore. |
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI - Comprensivo contributo addizionale - |
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Retribuzione oraria | Importo contributivo orario | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF* |
Fino ad € 7,88 | € 6,97 | € 1,49 (€ 0,35)** | € 1,50 (€ 0,35)** |
Da € 7,88 ad € 9,59 | € 7,88 | € 1,68 (€ 0,40)** | € 1,69 (€ 0,40)** |
Oltre € 9,579 | € 9,59 | € 2,05 (€ 0,48)** | € 2,06 (€ 0,48)** |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 | € 1,08 (€ 0,25)** | € 1,09 (€ 0,25)** |
* Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare d’indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di Legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). ** Quota a carico del lavoratore. |
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