Forfettari: emissione della fattura

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che i soggetti che a partire dal 1° gennaio 2016 intendono “transitare” al nuovo regime forfettario devono emettere fattura senza addebito di Iva indicando i relativi riferimenti normativi. Inoltre tali contribuenti non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.


Premessa
Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata. Tale regime è stato recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e secondo le ultime novità può essere da Lei applicato a partire dal periodo d’imposta 2016. Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:
• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
• esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
• esclusione dall’IRAP;
• possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
• esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
• reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

Opzione per la scelta
Il contribuenei già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario: • non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
• deve adottare dall’inizio dell’anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.

In particolare il primo adempimento è dato dall’emissione delle fatture senza addebito dell’IVA.

Al riguardo sarà necessario indicare nella fattura la seguente dicitura:
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”

Inoltre, occorre tenere presente che, come previsto dal comma 67 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti forfettari non subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
A tal fine, tuttavia, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. La comunicazione dovrà contenere la seguente dicitura:
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.


Emissione della fattura
Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, la stessa può essere riportata direttamente in fattura e da aggiungere alla dichiarazione di non applicazione dell’Iva.
Alla luce di quanto sopraesposto si propone di seguito un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente forfettario.

Dott. Mario Verdi
Via Rossi, n.25
Milano

Spett/le
Brios S.r.l.
Via………………… ……………………….
Parcella n. 1 del 10 gennaio 2016
Consulenza                        1.000
Contributo 4%                         40
TOTALE                            1.040


Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.
Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx (solo se la fattura supera 77,47 euro).

+39 0824 52092

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Viale Principe di Napoli 103
82100, Benevento (BN)