La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali e addirittura ai soggetti privati cittadini. In particolare, sono previsti tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della Legge Fallimentare (d’ora in avanti LF), consistenti in:
- accordo di composizione della crisi;
- piano del consumatore;
- procedura alternativa di liquidazione dei beni.
L’accordo di composizione della crisi è una procedura riservata sostanzialmente ai titolari di partita IVA che non presentano i requisiti previsti per il fallimento. Il piano del consumatore è una procedura alla quale sono ammessi tutti i privati consumatori (da essa rimangono esclusi i titolari di partita IVA poiché essi possono accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi, a nulla rilevando la loro sfera personale).
La liquidazione dei beni è una procedura alla quale sono ammessi sia i titolari di partita IVA che i privati consumatori. Si tratta, quindi, di procedure dal vasto ambito di applicazione, che presentano alcuni aspetti riconducibili al concordato preventivo, come anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’articolo 182?bis della LF, ma che tuttavia sono fortemente innovative, anche solo per il semplice fatto che sono applicabili a soggetti non in possesso dei requisiti del fallimento o addirittura a privati cittadini.
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