Laddove intendesse integrare o correggere una Certificazione Unica (già inviata entro il 7 marzo 2016 all’Agenzia delle Entrate) dovrà tenere conto del nuovo impianto sanzionatorio, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.
Al riguardo, appare opportuno ricordarLe che i sostituti d’imposta potevano correggere eventuali errori nella trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla predetta scadenza, quindi entro il 14 marzo (essendo il 12 marzo sabato)..
Nel caso di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel Modello 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), rimane comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza ordinaria del 7 marzo e quindi anche le relative integrazioni o correzioni. In quest’ultimo caso, il termine d’invio è posto alla scadenza del mod. 770, che coincide con il 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1° agosto 2016 in quanto cade di domenica).
Premessa
Anche per quest’anno, come avvenuto per l’anno 2015, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Modello 730, come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, possono essere inviate anche successivamente il 7 marzo (termine d’invio del modello “Ordinario” all’AE), senza applicazione di sanzioni, e comunque entro la scadenza del termine d’invio del Mod. 770, fissata al 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1° agosto 2016 in quanto cade di domenica).
Le sanzioni rimangono, invece, per le certificazioni tardive dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi diversi. Per tali redditi sono ad oggi scaduti anche i termini per correggere eventuali errori nella trasmissione, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, quindi entro il 14 marzo (essendo il 12 marzo sabato).
Rimane quindi ancora aperta la possibilità di correggere Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel modello 730 precompilato.
Qualora, invece, si dovesse procedere all’integrazione o sostituzione di una CU, già inviata entro il 7 marzo 2016, che contiene dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato, è possibile porvi rimedio scontando una sanzione di 33,33 euro.
Di seguito, Le riepiloghiamo il nuovo impianto sanzionatorio alla luce dell’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.
CU 2016 omessa, tardiva o errata | ||
Ipotesi | Sanzione | Limite massimo della sanzione |
Sanzione prevista | 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata | 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
CU 2016 errata, trasmessa entro il 7 marzo, corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dal 7 marzo (ossia entro il 14 marzo poiché il 12 marzo è sabato) | Nessuna sanzione | - |
CU 2016 errata, trasmessa entro il 7 marzo, corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni ma entro 60 giorni dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio) | 33,33 euro (1/3 di 100 euro) per ogni CU | 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta. |
ATTENZIONE - Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della Certificazione Unica. |
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