Legge di Stabilità 2016: IMU terreni agricoli con il vecchio criterio del 1993

Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del  DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1-9bis dell'art. 1 del D.l. n. 4/2015 (relative all'individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015).

In base alle modifiche effettuate, dal 2016 sono esenti Imu i terreni agricoli:

  • ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993;
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015);
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

 

Fonte: Fisco e Tasse

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