Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1-9bis dell'art. 1 del D.l. n. 4/2015 (relative all'individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015).
In base alle modifiche effettuate, dal 2016 sono esenti Imu i terreni agricoli:
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