Libri sociali: tassa annuale vidimazione

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarle che il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.
L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

 

Soggetti tenuti ad effettuare il versamento
 
Sono tenuti ad effettuare il versamento i seguenti soggetti:
  • le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile;
  • gli enti commerciali, vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da Risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).
 
Soggetti esonerati
 
Sono, invece, esonerati:
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • le società di capitali dichiarate fallite;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.
 
 
L’importo da versare
 
La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.
 
La tassa annuale:
  • è deducibile ai fini Ires e Irap;
  • è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.
 
Relativamente al versamento da effettuare entro il 16.03.2016, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2016, e quanto dovuto è così determinato:
 
Importo da versare
Importo del capitale
o del fondo in dotazione
(alla data dell’01.01.2016)
Importo
da pagare
Se ≤ euro 516.456,90 Euro 309,87
Se > euro 516.456,90 Euro 516,46
 
 
Modalità di versamento
 
Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo.
 
Società primo anno di attività
 
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2016 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente, mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
 
Società anno di attività successivo al primo
 
Il versamento della tassa annuale in esame, va effettuato tramite il mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
  • Codice tributo à“7085”;
  • Anno di riferimento à “2016”.
 
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società

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