Con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarle che il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.
L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Soggetti tenuti ad effettuare il versamento
Sono tenuti ad effettuare il versamento i seguenti soggetti:
- le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
- le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile;
- gli enti commerciali, vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da Risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).
Soggetti esonerati
Sono, invece, esonerati:
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.
L’importo da versare
La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.
La tassa annuale:
- è deducibile ai fini Ires e Irap;
- è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.
Relativamente al versamento da effettuare entro il 16.03.2016, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2016,
e quanto dovuto è così determinato:
Importo da versare |
Importo del capitale
o del fondo in dotazione
(alla data dell’01.01.2016) |
Importo
da pagare |
Se ≤ euro 516.456,90 |
Euro 309,87 |
Se > euro 516.456,90 |
Euro 516,46 |
Modalità di versamento
Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa
si differenziano per le società che si trovano nel
primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo.
Società primo anno di attività |
Le società di capitali costituite successivamente al
1° gennaio 2016 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46,
esclusivamente, mediante
bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
Società anno di attività successivo al primo |
Il versamento della tassa annuale in esame, va effettuato tramite il mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “
Erario” i seguenti dati:
- Codice tributo à“7085”;
- Anno di riferimento à “2016”.
L’importo
può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società