La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa posseduti e già risultanti dal bilancio 2014, questa non potrà essere effettuata solo civilisticamente e, quindi, dovrà essere accompagnata dal versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap la cui misura rischia di essere troppo elevata: 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili.
La scarsa appetibilità della norma deriva anche dalla previsione che consente il recupero fiscale della rivalutazione, per la deduzione degli ammortamenti, solo a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (2018) e dal quarto (2019) per la rilevanza in caso di realizzo (plusvalenze e minusvalenze).
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (Unico 2016).
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