Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che scade il 21 marzo, il termine entro il quale esprimere l’opposizione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nel 2015.
Premessa
L’art.1 del D.Lgs 175/2014 prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo, i) ed l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.
Le università statali e non statali trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 comunicando l’ammontare delle spese universitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell’anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti. Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari.
I contribuenti possono opporsi all’invio dei suddetti dati all’Agenzia.
Modalità di comunicazione dell'opposizione
Con un provvedimento datato 19 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità per esprimere l’opposizione alla comunicazione dei dati relativi alle spese universitarie da parte dei soggetti interessati.
La previsione generale stabilisce che dal 2 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno lo studente può esercitare la propria opposizione all’Agenzia delle Entrate all’utilizzo dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell’anno precedente, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se lo studente è un familiare a carico i dati relativi alle spese universitarie e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nella dichiarazione precompilata né nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione stessa.
Con riferimento alle spese universitarie sostenute nell’anno 2015, l’opposizione può essere esercitata dal 21 febbraio, primo giorno utile dopo la pubblicazione del provvedimento fino al 21 marzo 2016.
L’opposizione può essere comunicata utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia seguendo il seguente percorso web:
Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Febbraio 2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale.
Per comunicare l’opposizione lo studente deve trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo
opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762273.