Con la stesura del presente documento informativo, Le segnaliamo che con il Provvedimento n. 2016/42623 del 21 Marzo 2016, è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2016, da presentare entro il prossimo 02 Maggio (il 30 aprile cade di Sabato).
L’aggiornamento del Modello per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza IVA maturata in ciascun trimestre, si è resa necessarie per tener conto, tra l’altro, di alcune novità in materia IVA introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
Presentazione Modello TR entro il 2 maggio
Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione orizzontale (ovvero con imposte/contributi/ritenute diverse dall’IVA).
A seconda della condizione che dà diritto alla presentazione del Modello TR, si dovrà barrare nel quadro TD, sezione I, l’apposita casella.
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Dunque, per il primo trimestre 2016 la scadenza di presentazione è il 02 Maggio 2016, visto che il 30 Aprile cade di Sabato.
Chi presenta il Modello TR relativamente al I° trimestre 2016, dovrà indicare nel frontespizio, anno 2016 e poi il codice 1 che identifica il I° trimestre 2016.
RICHIESTA DI COMPENSAZIONE |
Come previsto dal D.L. 78/2009, la compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 euro a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
Alfa SRL ha generato nel I° trimestre 2016 un’eccedenza di credito IVA pari ad euro 10.000,00 derivante dall’applicazione dello split payment. Il Modello TR viene presentato il 06.04.20156 |
L’eccedenza di credito IVA può essere utilizzata fino a 5.000,00 euro dal 07.04.2016.
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale. |
Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Fino a 5.000,00 euro |
Dal giorno successivo alla presentazione del Modello TR. |
Sopra i 5.000,00 |
Dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. |
Il rispetto della soglia dei 5.000,00 euro va effettuato in riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.
Alfa srl ha generato:
- nel I° trimestre 2016 un’eccedenza di credito IVA pari ad euro 3.000,00;
- nel II ° trimestre 2016 un’eccedenza di credito IVA pari a 4.000,00 euro. |
In tale caso, in riferimento all’eccedenza di credito IVA relativo al primo trimestre 2016, questa si potrà utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo alla presentazione del Modello TR.
In riferimento all’eccedenza di credito IVA relativo al secondo trimestre 2016, questa potrà essere utilizzata:
- per euro 2.000,00 a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
- per i restanti 2.000,00 euro a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, in quanto risulta superata la soglia dei 5.000,00 euro.
Per la compensazione dei crediti superiori ad euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità. |