Con la stesura del presente documento informativo, Le segnaliamo che con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs n. 24/2016, il Reverse charge viene esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato.
Contestualmente viene attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri Decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell’inversione contabile, qualora le stesse siano incluse fra quelle elencate nella direttiva IVA (articoli 199 e 199-bis), fattispecie ampliate a seguito dell’emanazione della Direttiva n. 2013/43/UE, nonché ulteriori transazioni per le quali è stata attivata la procedura del meccanismo di reazione rapida (art. 199-ter).
NOTA BENE - Nello specifico, viene modificato il co.6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972. |
NOTA BENE - Le lettere b) e c) del co. 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972 nella versione ante modifiche comprendeva i personal computer e i loro componenti ed accessori, ipotesi prevista dalla Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 44). Tale ipotesi di applicazione del reverse charge non aveva trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. |
Fattispecie | Lettera dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972 |
Cessioni di telefoni cellulari | B |
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale | C |
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra | D-BIS |
Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica | D-TER |
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore” | D-QUATER |
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