Reverse charge: estensione a pc e tablet

Con la stesura del presente documento informativo, Le segnaliamo che con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs n. 24/2016, il Reverse charge viene esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato.
Contestualmente viene attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri Decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell’inversione contabile, qualora le stesse siano incluse fra quelle elencate nella direttiva IVA (articoli 199 e 199-bis), fattispecie ampliate a seguito dell’emanazione della Direttiva n. 2013/43/UE, nonché ulteriori transazioni per le quali è stata attivata la procedura del meccanismo di reazione rapida (art. 199-ter).
 

Estensione Reverse charge a pc e tablet
 
Con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs n. 24/2016, si dà attuazione alle Direttive Comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE nonché a introdurre temporaneamente il reverse charge ad alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode.
 
NOTA BENE -  Nello specifico, viene modificato il co.6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972.
 
Per estendere l’applicazione del reverse charge, il Decreto Legislativo in questione:
  • ha modificato la lettera b), del co. 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, eliminando dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
  • ha sostituito la lettera c) del co. 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, prevedendo che l’inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
NOTA BENE - Le lettere b) e c) del co. 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972 nella versione ante modifiche comprendeva i personal computer e i loro componenti ed accessori, ipotesi prevista dalla Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 44). Tale ipotesi di applicazione del reverse charge non aveva trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.
 
Sempre nell’ambito dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972:
  • sono state abrogate le lettere d) e d-quinquies) relative all’applicazione dell’inversione contabile alle cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Tale ultima modifica deriva dal mancato rilascio della necessaria deroga comunitaria.
Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2016 all’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, le fattispecie a cui deve applicarsi il reverse charge, in via temporanea fino al 31.12.2018 sono le seguenti:
 
Fattispecie Lettera dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972
Cessioni di telefoni cellulari B
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale C
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra D-BIS
Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica D-TER
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore” D-QUATER
 
 

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