Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità che interessano l’istituto del ravvedimento operoso in seguito alla riforma del sistema sanzionatorio a decorrere dal 1° gennaio2016.con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità che interessano l’istituto del ravvedimento operoso in seguito alla riforma del sistema sanzionatorio a decorrere dal 1° gennaio2016.
Premessa
A decorrere dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio prevista dal D.Lgs. 158/2015.
Tra le novità introdotte, vi è la modifica dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con cui è dimezzata la sanzione base prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte per ritardi fino a 90 giorni.
Si passa così dalla sanzione del 30% a quella del 15% per ritardi di versamento entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Per ritardi oltre il 90° giorno (quindi dal 91° giorno), invece, la sanzione base irrogata resta del 30%. È altresì ridotta alla metà la sanzione base per ritardi nei versamenti entro il 14° giorno, passando dunque dal 2% per ogni giorno di ritardo al nuovo 1% per ogni giorno di ritardo.
Riforma sistema sanzionatorio |
Tipologia |
Fino al 2015 |
Dal 1° gennaio 2016 |
Sanzione base per ritardi fino al 14° giorno |
2% per ogni giorno di ritardo |
1% per ogni giorno di ritardo |
Sanzione base per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno |
30% |
15% |
Sanzione base per ritardi oltre il 91° giorno |
30% |
30% |
Gli effetti dalla riforma sul ravvedimento operoso
Il dimezzamento della sanzione base come previsto dal D.Lgs. 158/2015, con entrata il vigore dal 1° gennaio 2016, porta come conseguenza anche delle novità per l’istituto del ravvedimento operoso.
Si ricorda, infatti, che ricorrendo al ravvedimento operoso, il contribuente può regolarizzare le violazioni commesse beneficiando di una notevole riduzione della sanzione base prevista per la violazione commessa.
Alla luce delle predette novità, la tabella che segue illustra nel dettaglio come cambia il ravvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Riforma sistema sanzionatorio |
Tipologia |
Fino al 2015 |
Dal 1° gennaio 2016 |
Ravvedimento sprint |
1/10 del 2% (cioè 0,2%) per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno. In tal caso, dunque, la sanzione massima applicabile è del 2,8% (0,2% x 14 giorni di ritardo) |
1/10 dell’1% (cioè 0,1%) per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno. In tal caso, dunque, la sanzione massima applicabile è dell’1,4% (0,1% x 14 giorni di ritardo) |
Ravvedimento breve |
1/10 del 30% (cioè il 3%) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione |
1/10 del 15% (cioè 1,5%) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione |
Ravvedimento intermedio |
1/9 del 30% (cioè 3,3%) se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione |
1/9 del 15% (cioè 1,67%) se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione |
Ravvedimento intermedio |
1/9 del 30% (cioè 3,3%) se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione |
1/9 del 15% (cioè 1,67%) se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione |
Ravvedimento lungo |
1/8 del 30% (cioè 3,75%) se il versamento è eseguito dal 91° giorno successivo la violazione ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore |
Uguale al 2015 |
Ravvedimento ultrannuale (solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate) |
1/7 del 30% (cioè al 4,29%) se il versamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore; |
Uguale al 2015 |
Ravvedimento lunghissimo (solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate) |
1/6 del 30% (cioè 5%) se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. |
Uguale al 2015 |
Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso legale annuo per ogni giorno di ritardo. Per il 2015 il tasso annuo legale era fissato allo 0,5%. Dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2%.
Esempio nuovo ravvedimento
La Beta S.r.l. non versa, entro il 16 febbraio 2016 le ritenute Irpef sulle retribuzione dei propri dipendenti con riferimento al mese di gennaio 2016. L’importo omesso ammonta ad euro 2.500.
La Beta S.r.l. decide di ravvedersi il 25 marzo 2016.
Occorre, dunque, applicare la sanzione del ravvedimento intermedio (entro 90 giorni dalla violazione).
La sanzione, quindi, sarà pari all’1,67% dell’importo omesso.
Pertanto, la Beta S.r.l., il 25 marzo 2016 verserà:
- ritenute (codice tributo 1001) = 2.500 euro
- sanzione (codice tributo 8906) = (2.500 x 1,67%) = 41,75
- interessi = [(2.500 x 0,2%) / 365] x 38 giorni di ritardo = 0,52
Gli interessi, per gli omessi o insufficienti versamenti delle ritenute, vanno inclusi nel codice tributo delle ritenute stesse (1001) e non prevedono un codice tributo specifico.
Confronto vecchia e nuova sanzione |
Vecchia sanzione |
Nuova sanzione |
Risparmio |
Ritenute = 2.500 euro
Sanzione = (2.500 x 3,3%) = 82,50
Interessi = 0,52 |
Ritenute = 2.500 euro
Sanzione = (2.500 x 1,67%) = 41,75 Interessi = 0,52 |
(2.583,02 – 2.542,27) |
Totale = 2.583,02 |
Totale = 2.542,27 |
40,75 euro |
Il favor rei e i suoi effetti
La riforma del sistema sanzionatorio è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, con applicazione del favor rei.
La conseguenza di ciò è che il contribuente potrà beneficiare della sanzione ulteriormente ridotta per regolarizzare anche le violazioni commesse nel 2015 con inevitabili risvolti positivi.
Esempio
Entro il 16 dicembre 2015 la Bristot S.r.l. non ha versato le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti del mese di novembre 2015.
Soluzione conveniente |
Beneficio |
Confronto |
Doveva ravvedersi entro il 23 dicembre 2015 |
In tal caso avrebbe versato una sanzione massima pari a 1,4% (cioè 0,2% per 7 giorni di ritardo). |
Se la Bristot S.r.l., ad esempio, si fosse ravveduta il 24 dicembre (il ravvedimento sprint è possibile fino a 14 giorni dalla violazione, quindi, fino al 30 dicembre) avrebbe dovuto applicare una sanzione pari a 1,6% (0,2% per 8 giorni), cioè superiore a quella che avrebbe applicato aspettando il 2016 e ravvedendosi ad esempio entro il 15 gennaio 2016 (cioè entro 30 giorni dalla violazione) |
Attendere il 2016 |
In tal caso beneficia delle nuove sanzioni ridotte |
Dalla Tabella, si evince, che non sarebbe stato conveniente, ravvedersi nel periodo che va dal 24/12/2015 al 31/12/2015 poiché sarebbe stata applicata una sanzione maggiore rispetto a quella dovuta ravvedendosi nel periodo 01/01/2016 – 15/01/2016 (1,5%). Nemmeno sarebbe stato vantaggioso ravvedersi il 31 dicembre, poiché in tal caso era da applicarsi una sanzione ancora maggiore pari al 3% (1/10 del 30% e cioè quella del ravvedimento breve ante-riforma.) |
Esempio effetti del favor rei
Si consideri che la Zeta S.r.l. non abbia versato, entro il 16/12/2015 le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2015 per un ammontare di 1.200 euro.
I° ipotesi
La Zeta S.r.l. si è ravveduta il 22 dicembre. In tal caso avrà applicato le regole del ravvedimento in vigore fino al 2015 e quindi ha versato:
- ritenute (codice tributo 1001) = 1.200 euro
- sanzione (codice tributo 8906) = 1,2% (0,2% x 6 giorni di ritardo) = (1.200 x 1,2%) = 14,40
- interessi = [(1.200 x 0,5%) / 365] x 6 giorni di ritardo = 0,10
II° ipotesi
La Zeta S.r.l. ha deciso di ravvedersi il 30 dicembre 2015 (ultimo giorno utile per il ravvedimento sprint).
In tal caso avrebbe applicato sempre le regole del ravvedimento in vigore fino al 2015 e quindi versava:
- ritenute (codice tributo 1001) = 1.200 euro
- sanzione (codice tributo 8906) = 2,8% (0,2% x 14 giorni di ritardo) = (1.200 x 1,2%) = 33,60
- interessi = [(1.200 x 0,5%) / 365] x 14 giorni di ritardo = 0,23
III° ipotesi
La Zeta S.r.l. ha deciso di ravvedersi l’11gennaio 2016.
In tal caso avrebbe applicato le regole del ravvedimento in vigore dal 1° gennaio2016 e quindi versava:
- ritenute (codice tributo 1001) = 1.200 euro
- sanzione (codice tributo 8906) = 1,5% (ravvedimento breve) = (1.200 x 1,5%) = 18,00
- interessi = [(1.200 x 0,5%) / 365] x 15 giorni di ritardo + [(1.200 x 0,2%) / 365] x 11 giorni di ritardo = 0,32
Tra le tre soluzioni, si evince che la meno conveniente sarebbe stata la III.