Rinuncia del credito da parte del socio

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in vigore il 07.10.2015, trova applicazione una nuova disciplina in materia di rinuncia del credito da parte del socio.
Più precisamente, a seguito delle novità introdotte, la rinuncia al credito costituisce una sopravvenienza attiva per la società, limitatamente alla parte che eccede il valore fiscale del credito stesso.
 

Premessa
 
Con l’art. 13, c.1, lettera a) del D.Lgs. 147/15 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) è stata profondamente modificata la disciplina in tema di rinuncia al credito da parte del socio.
Più precisamente, a seguito delle novità introdotte, la rinuncia del credito da parte del socio costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.

Nota bene - Al fine di poter determinare la sopravvenienza attiva, il socio dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attesterà il valore fiscale del credito stesso.
In mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito dovrà essere ritenuto pari a zero, e, quindi, la sopravvenienza tassabile sarà pari all’intero valore del credito.

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
 
VOLTA ALL’ATTESTAZIONE DEL VALORE FISCALE DEL CREDITO
AI SENSI DELL’ART. 88 D.P.R. 917/86
 
 
Il sottoscritto __________ nato a __________ (__)  il _________ e residente a ______ (__), in Via ____________, C.F: ________________,
in qualità di socio della società __________________, con sede legale in _________________ (__). C.F.  e P.I. ___________________________
 
consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
 
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 
che il credito vantato nei confronti della società ________________, per il quale è stata presentata, in data ___________, dichiarazione di espressa rinuncia al fine di rafforzare patrimonialmente la società, ha un valore nominale di euro ___________ (________________) ed un valore fiscale pari ad euro____________ (_____________)
 
La dichiarazione viene rilasciata ai fini e nel rispetto dell’articolo 88, comma 4-bis del DPR 917/86.
 
____________, il __________________
 
__________________________
 
ATTENZIONE!
Se il socio dimentica di presentare l’attestazione di cui sopra:
 
  • Valore fiscale del credito = 0
 
  • Sopravvenienza attiva = Intero valore del credito (il quale, quindi, diventa tutto oggetto di tassazione)

In generale, possiamo dire che il costo fiscale del credito è pari al suo valore nominale, eccezion fatta per alcuni specifici casi, quali, ad esempio:
  • il credito è stato acquistato ad un valore inferiore al valore nominale,
  • il credito è stato oggetto di una svalutazione fiscalmente rilevante,
  • è stata rilevata una perdita su crediti ai sensi dell’art. 101 Tuir.
 
  Qual è il valore fiscale del credito? A quanto ammonta la sopravvenienza tassabile?
Sono un privato ed ho effettuato un finanziamento dei confronti della società, pari ad euro 100.
Oggi intendo rinunciarvi, rilasciando anche apposita dichiarazione attestante il valore del credito.
100 0
In qualità di socio ho effettuato un finanziamento per euro 100.
Sussistendo gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma ho rilevato una perdita su crediti fiscalmente rilevante pari a 10 (perdita su crediti rilevata dal socio imprenditore).
Oggi intendo rinunciare al credito, rilasciando anche apposita dichiarazione attestante il valore del credito.
90 10
Il sig. Mario Rossi vantava un credito nei confronti della mia società.
Ho deciso di acquistare quel credito, avente valore nominale di euro 100, ad euro 80.
Oggi intendo rinunciare a quel credito che ho in precedenza acquistato da terzi, rilasciando anche apposita dichiarazione attestante il valore del credito.
80 20
In qualità di socio ho effettuato un finanziamento di euro 100 alla mia società.
Intendo oggi rinunciare al credito in commento, ma non voglio sottoscrivere l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
0 100
 
DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI
? La società presenta esercizi coincidenti con l’anno solare (01.01- 31.12)
Il 15.12.2015 il socio Marco Bianchi ha rinunciato al suo credito nei confronti della società, in considerazione delle probabili perdite della società stessa.
Deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
Vi potrebbero essere importi soggetti a tassazione?
NO La disciplina trova applicazione a decorrere dagli esercizi successivi a quello in corso al 07.10.2015.
Per la società in oggetto, quindi, la nuova disciplina troverà applicazione soltanto dal 01.01.2016.
Pertanto:
  • se il socio rinuncia al credito nel 2015 non emerge, in ogni caso, una differenza tassabile;
  • se il socio rinuncia al credito nel 2016 (o successivamente), trova applicazione la nuova disciplina così come sopra esposta.
 
IL VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE
? Intendo effettuare un versamento in conto capitale.
Devo rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
NO La disciplina appena richiamata trova applicazione nei casi in cui il socio:
  • effettui un finanziamento a favore della società (per il quale, quindi, è prevista la restituzione al socio stesso);
  • solo successivamente rinunci al credito stesso.
Diverso è invece il caso del socio che effettua, sin da subito, un versamento in conto capitale, che, quindi, non è soggetto a restituzione.
In quest’ultimo caso non opera la disciplina appena richiamata.
 
LA TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO
? Se in qualità di socio decido di rinunciare al credito che vanto nei confronti della mia società, sono soggetto a qualche forma di tassazione?
NO In questo caso non è prevista alcuna forma di tassazione in capo al socio.
Il socio vedrà accrescere il valore fiscale della sua partecipazione, per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.
 
 

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