Semplificati e rivalutazione dei beni d’impresa

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che anche i contribuenti in contabilità semplificata possono procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. I semplificati che decidono di rivalutare presentano, fra l’altro, aspetti e adempimenti particolari nonché indubbi vantaggi circa l’onere fiscale riguardante il saldo attivo di rivalutazione.


Premessa

La Legge di Stabilità 2016 ha, di fatto, riaperto i termini per eseguire le rivalutazioni dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
La possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000 è riproposta, infatti, anche relativamente ai beni risultanti nel bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2014 e potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo.
La disciplina generale della rivalutazione è contenuta nella Legge n. 342/2000 e nei Decreti attuativi emanati nell’ambito delle precedenti rivalutazioni mentre alcuni aspetti particolari, quali la misura dell’imposta sostitutiva dovuta ed il momento di riconoscimento fiscale, sono disciplinati in maniera specifica. In linea generale, risultano applicabili tutti i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei diversi provvedimenti che hanno consentito la rivalutazione dei beni d’impresa.

Ambito oggettivo
Per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, la rivalutazione dei beni esistenti nel bilancio dell’esercizio 2014 dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2015 da approvare, nella generalità dei casi, entro il 30 aprile 2016.
Possono effettuare la rivalutazione dei beni i soggetti titolari di reddito d’impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio. In particolare questi soggetti sono:
• società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
• società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
• società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, residenti in Italia;
• enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e non residenti in Italia (non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale);
• imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ed equiparate;
• persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni.

Contribuenti in contabilità semplificata
Secondo quanto affermato dalla Circolare n. 8/E del 13/03/2009 nell'individuare i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione, vengono richiamati i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Viene, così, estesa la facoltà della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata. Pertanto anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata possano avvalersi della rivalutazione disciplinata dalla Legge di Stabilità 2016.

Condizioni
Le condizioni temporali che la legge richiede per poter effettuare la rivalutazione sono le seguenti:
• che i beni siano presenti, innanzitutto, come immobilizzazioni nel patrimonio dell'impresa a chiusura dell'esercizio per il quale viene operata la rivalutazione e nel cui bilancio, evidentemente, devono risultare iscritti per poter essere rivalutati;
• che il loro possesso sia, inoltre, risalente all'esercizio chiuso nel 2014 e testimoniato dalle risultanze del relativo bilancio.
Relativamente alle imprese che adottano regimi di contabilità semplificata, le quali, almeno sul piano fiscale, non sono obbligate alla redazione del bilancio, la disciplina delle condizioni temporali richiede, come nei passati provvedimenti di rivalutazione, taluni adattamenti. Infatti la testimonianza del possesso degli immobili a far data dall'esercizio chiuso nel 2014 è resa, per i semplificati, attraverso le indicazioni dei registri di cui agli articoli 16 (registro beni ammortizzabili) e 18 (registri IVA integrati ai fini delle imposte dirette) del D.P.R. 600/1973.?

Prospetto contabile

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto che dovrà, eventualmente, essere presentato su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, tale prospetto deve riportare il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.

Si propone di seguito una bozza del prospetto:



Bozza di prospetto per i semplificati
Ditta – Mario Rossi - Via delle Rose, n.150 – Padova – P.I. 02721865941
Immobile/i da rivalutare - Ufficio – Cat. A10 – sito in Padova Via delle Rose n. 148- M.q. 145-
Valori contabili:
• Costo Storico: 100.000,00 euro;
• Fondo ammortamento: 50.000,00 euro;
• Netto contabile : 50.000,00.
Valore in comune commercio : 300.000,00 – Come da perizia redatta in data 20 febbraio 2016, dal Geometra Guido Paola con studio in Padova Via San Crispino n. 135.

Tipologia rivalutazione: Rivalutazione fiscale con pagamento imposta sostitutiva del 16%.
Metodologia Rivalutazione : incremento del costo storico per 250.000,00 euro.
Costo Rivalutazione : 250.000 x 16% = 40.000,00 euro.
Valori contabili Post rivalutazione: • Costo storico =350.00,00 (100.000 + 250.00); • Fondo ammortamento = 50.000,00 euro; • Netto contabile : 300.00,00 euro


Saldo attivo rivalutazione
La rivalutazione comporta, quale contropartita contabile del maggior valore attribuito ai beni, l’evidenziazione di un saldo attivo che, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame, che costituisce riserva in sospensione d’imposta e deve essere classificata nella voce A.III del passivo del bilancio (“Riserve di rivalutazione”).
Sotto il profilo fiscale, la riserva di rivalutazione se distribuita ai soci:
per la società, concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette per l’importo distribuito aumentato dell’imposta sostitutiva corrispondente (per l’imposta pagata l’impresa beneficia di un credito d’imposta nell’esercizio in cui procede alla distribuzione della riserva);
per i soci percettori costituisce reddito imponibile.
In sostanza, in caso di attribuzione del saldo attivo ai soci, l’importo concorre al reddito imponibile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione e dei soci, anche se l’attribuzione al socio si verifica prima che decorrano gli effetti fiscali della rivalutazione.
In quest’ultima ipotesi, i maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel quale il saldo attivo distribuito ha concorso al reddito (Circolare Ministeriale 57/2002).
L’utilizzo del saldo attivo concorre al reddito e “libera” i maggiori valori iscritti sui beni rivalutati.
La suddetta situazione non si presenta, invece, nel caso di contribuenti in contabilità semplificata che procedono alla rivalutazione degli immobili.
Si segnala, infatti, a tale proposito che la disciplina del saldo di rivalutazione è particolarmente favorevole per i contribuenti in contabilità semplificata, in quanto la Legge di Stabilità prevede l’applicazione della normativa sulla rivalutazione per i soggetti in tale regime di contabilità, solo "in quanto compatibili". La disciplina relativa all'evidenziazione ed utilizzazione del saldo attivo richiede la redazione di un bilancio e, dunque, non può essere applicata a tali soggetti.
Ne consegue, pertanto, che “l'ipotesi della tassabilità della distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non è applicabile ai soggetti in contabilità semplificata”.
 

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