Spese universitarie: la comunicazione dei dati

Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che scade il  29  febbraio il termine entro il quale effettuare la comunicazione dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nel 2015. L’obbligo riguarda le Università statali e non statali che ai fini dell’adempimento possono delegare intermediari specializzati di cui all’art. 3 commi 2 bis e 3 del D.P.R. n° 322 del 22 luglio 1998.

 

Premessa
 
L’art.1 comma 1 del D.Lgs. prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni  disponibili   in   Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi  e  i  dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo  4,  comma  6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322, possa rendere disponibile telematicamente, entro  il  15  aprile  di  ciascun anno, ai titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),  d), g),  con  esclusione  delle  indennità  percepite  dai  membri   del Parlamento europeo, i) ed l),  del  Testo  Unico  delle  Imposte  sui Redditi, di  cui  al  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917,  la  dichiarazione  precompilata  relativa  ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere  accettata  o modificata.
 
Rientra in tale contesto la comunicazione dei dati relativi alle spese universitarie da parte delle Università statali e non statali; tale adempimento deve essere assolto a partire dal 13 gennaio e non oltre il 29 febbraio 2016 (il 28, termine originario cade di domenica)
 
 
Dati da comunicare
 
Le spese da comunicare riguardano la frequenza di:
  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazioni;
  • corsi di perfezionamento;
  • master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
Anche le spese per l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca rientrano nella comunicazione.
Tale tipologie di spese come previsto dall’art.15 del TUIR sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, % in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
 
Per ciascun studente coma da indicazioni del Decreto del Mef del 13 gennaio 2016 è necessario comunicare l’ammontare delle spese relative all’anno d’imposta precedente, l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e l’anno accademico di riferimento. Le spese devono essere comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi; bisogna indicare separatamente i rimborsi erogati nell’anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.
 
Modalità di comunicazione
 
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 01/02/2016 ha stabilito le modalità di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati di cui sopra prevedendo che per l’adempimento i soggetti obbligati alla comunicazione possono avvalersi di intermediari specializzati, designandoli quali responsabili del trattamento dei dati e impartendo agli stessi le necessarie istruzioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196; la comunicazione deve avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Tipologie di invio - Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
Invio ordinario – Con tale tipo di invio si inoltrano i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni per lo steso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
Invio sostitutivo – È la comunicazione finalizzata alla completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema.
Annullamento – Con tale tipo di comunicazione si richiede la cancellazione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente acquisita con esito positivo. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della prima comunicazione sostituta.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di identificazione o di riscontro per i servizi Entratel o Fisconline.
Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
  • data e ora di ricezione del file;
  • identificativo del file attribuito all’utente;
  • il protocollo attribuito al file;
  • il numero delle comunicazioni contenute nel file.
 
Nel caso di scarto dell’intero file il soggetto obbligato effettua un nuovo invio entro i cinque giorni successivi alla segnalazione dell’errore da parte dell’Agenzia; stessa procedura è prevista per l’eventuale errata indicazione del codice fiscale.
L’annullamento dei dati trasmessi è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 29 febbraio.
Trattamento dei dati - I dati corretti inviati nei termini previsti sono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate e sono trasmessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La sicurezza nella trasmissione è garantita mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo di accesso al sistema e la cifrature del canale trasmissivo dei dati stessi.
 

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